Art. 2

LEGGE 15 febbraio 1961, n. 67

In vigore dal 24 mar 1961
L'assegno previsto dall' compete altresì al personale imbarcato su navi mercantili, ai sensi del regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, e del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1865, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2319, e successive modificazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-02-15;67#art-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo