Art. 1
LEGGE 15 febbraio 1961, n. 67
In vigore dal 24 mar 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Al personale imbarcato su navi militari che tocchino porti esteri è corrisposto un assegno giornaliero in lire italiane pari alla indennità di missione per l'estero, prevista a seconda del grado o qualifica e del Paese, ridotta ad un quarto.
Qualora l'indennità di missione di cui al precedente comma sia fissata in valuta estera ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860, si procede alla conversione in lire italiane dell'indennità stessa applicando il cambio ufficiale del giorno in cui la nave lascia l'ultimo porto italiano.
L'assegno previsto dal presente articolo spetta dal giorno di arrivo della nave nel porto estero fino al giorno, compreso, di partenza dal porto stesso.
Storico versioni
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