Art. 36

LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59

In vigore dal 22 mar 1961
La consulenza legale ed il patrocinio dell'Azienda sono affidati all'Avvocatura dello Stato. L'Avvocatura dello Stato assume altresì la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti della Azienda nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora l'Azienda ne faccia richiesta e l'Avvocatura generale ne riconosca l'opportunità. Per la rappresentanza, e la difesa dell'A.N.A.S. in giudizio si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
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LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59 (Art. 36 Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).) — Testo vigente | Portale Normativo