Art. 41
LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59
In vigore dal 22 mar 1961
Sugli autoservizi che usufruiscono di tronchi di strade e autostrade statali, hanno libero transito, secondo le modalità già in atto e che possono eventualmente essere modificate di concerto fra i Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti, gli agenti stradali in divisa ed i funzionari tecnici che prestano servizio lungo i tronchi stessi. Sui medesimi autoservizi saranno concesse, d'intesa col Ministro per i trasporti, tariffe ridotte a favore dei figli del personale sopra indicato che si recano alle scuole.
Il personale dipendente dall'A.N.A.S., abilitato ad elevare contravvenzioni a norma dell'articolo 137 del Codice della strada, ha diritto alla libera circolazione sui trasporti di servizio pubblico e turistico, secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S.
Al restante personale la libera circolazione spetta limitatamente ai percorsi compresi nella circoscrizione del Compartimento di appartenenza.
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