Art. 34
LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59
In vigore dal 22 mar 1961
Per i lavori da eseguirsi dall'A.N.A.S., sia direttamente sia per concessione, anche se accessori, complementari o di parziale variazione di opere già riconosciute di pubblica utilità o preesistenti, l'approvazione dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
Le stime compilate dagli uffici tecnici dell'Azienda allo scopo di determinare le indennità spettanti ai proprietari da espropriare in dipendenza dei lavori di sua competenza, equivalgono alla perizia di cui all' della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ogni qualvolta siano state redatte in base a stati di consistenza compilati, previo avviso ai proprietari interessati e con l'assistenza di testimoni, dagli Uffici stessi, e siano state
successiva mente approvate dagli organi centrali dell'Azienda stessa.
Non presentandosi i proprietari nel giorno stabilito, si procede
ugualmente alla visita con l'assistenza dei testimoni, la cui firma basta a render valido il verbale. Esso è ugualmente valido con le stesse firme, quando i proprietari - pur essendo intervenuti - non lo abbiano sottoscritto per qualsiasi motivo.
Il Prefetto, ricevute le relazioni di stima, gli elenchi ed i piani già pubblicati a norma degli della legge 25 giugno 1865, n. 2359, emana le ordinanza di deposito previste dall' della legge stessa, o promuove dalla competente autorità giudiziaria le ordinanze di pagamento diretto delle indennità di espropriazione, ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 686.
Contro le stime di cui al secondo comma i proprietari espropriati possono proporre opposizione avanti l'autorità giudiziaria, con le modalità e nei termini stabiliti dall' della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Gli atti attinenti alla procedura espropriativa per lavori di competenza dell'A.N.A.S. godono della esenzione da ogni onere tributario.
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