Art. 4
LEGGE 25 ottobre 1960, n. 1306
In vigore dal 30 nov 1960
All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvederà con gli stanziamenti dei capitoli 126, 127, 129, 131 e 132 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1960-61.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - SCELBA - SEGNI
- TRABUCCHI - TAVIANI
- ZACCAGNINI - SULLO -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
---------------
Nota redazionale
Il testo delle firme è riportato già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 17/11/1960, n. 281 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-10-25;1306#art-4