Art. 4

LEGGE 25 ottobre 1960, n. 1306

In vigore dal 30 nov 1960
All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvederà con gli stanziamenti dei capitoli 126, 127, 129, 131 e 132 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1960-61. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - SCELBA - SEGNI - TRABUCCHI - TAVIANI - ZACCAGNINI - SULLO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA --------------- Nota redazionale Il testo delle firme è riportato già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 17/11/1960, n. 281 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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