Art. 2

LEGGE 25 ottobre 1960, n. 1306

In vigore dal 30 nov 1960
I connazionali che rimpatriano dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeti in conseguenza degli avvenimenti indicati nell'articolo 1 sono ammessi a fruire della esenzione dal pagamento dei diritti di confine per le attrezzature, per i macchinari, per i veicoli ed i materiali in genere di loro pertinenza, dei quali si servivano nei detti Paesi per l'esercizio delle loro attività economiche e professionali, La concessione è consentita dalle Dogane su domanda degli interessati da presentarsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure, qualora il rimpatrio non sia ancora avvenuto, entro sei mesi dalla sua effettuazione. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle importazioni già effettuate, per le quali non è dovuto il rimborso dei diritti di confine corrisposti.
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