Art. 3

LEGGE 25 ottobre 1960, n. 1306

In vigore dal 30 nov 1960
I benefici di cui alla presente legge avranno termine con la cessazione delle analoghe provvidenze stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di assistenza in favore dei profughi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-10-25;1306#art-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo