Art. 16

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Concorsi - Riserva dei posti Titoli di precedenza e preferenza Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, si impone una riduzione dei posti dal riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. I titoli che danno luogo a riserva o preferenza nell'ammissione non sono influenti ai fini della progressione in carriera, salvo quanto disposto dall'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196#art-16

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo