Art. 16
LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196
In vigore dal 13 nov 1960
Concorsi - Riserva dei posti
Titoli di precedenza e preferenza
Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
Se, in relazione a tale limite, si impone una riduzione dei posti dal riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
I titoli che danno luogo a riserva o preferenza nell'ammissione non sono influenti ai fini della progressione in carriera, salvo quanto disposto dall'.
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