Art. 15

LEGGE 23 ottobre 1960, n. 1196

In vigore dal 13 nov 1960
Concorsi distrettuali È in facoltà del Ministro per la grazia e giustizia, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, di bandire il concorso per uno o più distretti distinti di Corte di appello da indicarsi nel bando. Nei casi in cui il Ministro si avvale della facoltà, di cui al comma precedente, il decreto che indice il concorso indicherà il distretto o i distretti di Corte di appello per i quali il concorso ha luogo. I vincitori del concorso non possono essere trasferiti o applicati ad uffici giudiziari diversi da quelli dei distretti di Corte di appello per i quali il concorso fu indetto, nè possono essere comandati presso altre Amministrazioni o Enti pubblici, ne collocati fuori ruolo se non abbiano prestato almeno tre anni di servizio effettivo dalla immissione in possesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196#art-15

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo