Art. 7

LEGGE 11 ottobre 1960, n. 1178

In vigore dal 11 nov 1960
Trasferimenti L'assistente può essere trasferito ad altra cattedra della stessa materia o di materia affine, anche in altra sede, su domanda dell'interessato e previo consenso del titolare della cattedra presso la quale dovrà assumere servizio.
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