Art. 9

LEGGE 11 ottobre 1960, n. 1178

In vigore dal 11 nov 1960
Valutazione di servizio Ai fini della valutazione del servizio utile per l'inquadramento di cui al precedente articolo, non costituisce interruzione il servizio prestato in qualità di insegnante incaricato della stessa materia o materia affine, negli Istituti di istruzione artistica, purchè si siano compiuti complessivamente tre anni di servizio come assistente. Ai fini dell'inquadramento nonchè a quelli della determinazione dello stipendio e della progressione di carriera, sono computati per intero gli anni di servizio prestati come assistenti incaricati.
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