Art. 1
LEGGE 11 ottobre 1960, n. 1178
In vigore dal 11 nov 1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Assistenti
In corrispondenza delle singole cattedre di ruolo presso le Accademie di belle arti e delle singole cattedre di ruolo di materie artistiche presso i Licei artistici è previsto un posto di assistente di ruolo.
Gli assistenti vengono distribuiti in due ruoli a seconda che esplichino la loro opera nelle Accademie di belle arti o nei Licei artistici. La rispettiva carriera è fissata dalla annessa tabella A ed il passaggio dalla I alla II classe di stipendio è subordinato al rapporto favorevole del capo dell'Istituto. I compensi per prestazioni complementari attinenti alla funzione di assistente sono fissati nell'annessa tabella B.
Il personale di cui al presente articolo è statale ad ogni effetto di legge.
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