Art. 3

In vigore dal 31 gen 1960
Le disposizioni del regio decreto 21 giugno 1942, numero 929 e delle successive sue integrazioni e modificazioni sono estese, in quanto applicabili, ai marchi di servizio destinati a contraddistinguere l'attività di imprese di trasporti e comunicazioni, pubblicità, costruzioni, assicurazioni e credito, spettacolo, radio e televisione, trattamento di materiali e simili.
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urn:nir:stato:legge:1959-12-24;1178#art-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali: a) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 ed a Nizza il 15 giugno 1957; b) Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio. — Testo vigente | Portale Normativo