Art. 2
In vigore dal 31 gen 1960
Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità, rispettivamente, al disposto degli articoli 12 e 7 degli Accordi stessi.
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Prourn:nir:stato:legge:1959-12-24;1178#art-2