Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 31 gen 1960
Le disposizioni del regio decreto 21 giugno 1942, numero 929 e delle successive sue integrazioni e modificazioni sono estese, in quanto applicabili, ai marchi di servizio destinati a contraddistinguere l'attività di imprese di trasporti e comunicazioni, pubblicità, costruzioni, assicurazioni e credito, spettacolo, radio e televisione, trattamento di materiali e simili.
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