Art. 2

In vigore dal 30 gen 1960
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'art. 11 dell'Accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 dicembre 1959 GRONCHI SEGNI - PILLA - TAVIANI - TOGNI - ANGELINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1959-12-24;1170#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Svizzera concernente la circolazione degli autoveicoli ed il traffico stradale, concluso a Zurigo il 19 settembre 1957. — Testo vigente | Portale Normativo