Art. 2
In vigore dal 30 gen 1960
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'art. 11 dell'Accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 dicembre 1959
GRONCHI
SEGNI - PILLA - TAVIANI - TOGNI - ANGELINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1959-12-24;1170#art-2