Art. 1
In vigore dal 30 gen 1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia e la Svizzera concernente la circolazione degli autoveicoli ed il traffico stradale, concluso a Zurigo il 19 settembre 1957.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1959-12-24;1170#art-1