Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 30 gen 1960
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'art. 11 dell'Accordo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 dicembre 1959 GRONCHI SEGNI - PILLA - TAVIANI - TOGNI - ANGELINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1959-12-24;1170#art-2