Art. 7

LEGGE 24 dicembre 1959, n. 1145

In vigore dal 26 gen 1960
Saranno registrati con il pagamento dell'imposta fissa di registro: a) l'atto di concessione di sola costruzione e quello per il completamento e l'esercizio della ferrovia, nonchè quelli successivi per aggiunte e varianti; b) gli atti per l'acquisto e l'espropriazione dei terreni ed altri beni stabili necessari per la costruzione della ferrovia e delle sue dipendenze, e ciò anche quando l'acquisto e l'espropriazione si renderanno necessari in vista di successivi ampliamenti all'uopo autorizzati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 dicembre 1959 GRONCHI SEGNI - ANGELINI - TAMBRONI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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