Art. 3
LEGGE 24 dicembre 1959, n. 1145
In vigore dal 26 gen 1960
Alla costruzione delle opere di completamento della ferrovia (elettrificazione, impianti di segnalamento, di telecomunicazioni, di blocco automatico, ecc.) ed allo approvvigionamento del materiale rotabile e di esercizio provvederà il concessionario dell'esercizio.
Per la concessione di completamento e di esercizio per la durata di anni 50, a decorrere dalla data di apertura all'esercizio della ferrovia, sarà istituito un piano finanziario sulla base del tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti ed in ogni caso non superiore al 6,50 per cento, comprendente:
all'attivo:
a) l'importo annuo presunto dei prodotti dell'esercizio;
b) gli eventuali sussidi e contributi che per l'esercizio fossero deliberati dal Comune e dalla Provincia;
al passivo:
c) la quota annua di ammortamento ed interessi della spesa, che sarà riconosciuta ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per il completamento della linea;
d) la quota annua di interessi sulla spesa che sarà riconosciuta ammissibile dal predetto Consesso per l'acquisto del materiale rotabile e di esercizio;
e) le quote annue che saranno stabilite per il rinnovo degli impianti fissi (armamento, linea elettrica, sottostazioni) e del materiale rotabile e di esercizio;
f) l'importo annuo presunto delle spese di esercizio.
In base alle risultanze del piano finanziario anzidetto sarà determinata l'eventuale sovvenzione necessaria per l'esercizio.
Qualora la ferrovia venga, aperta all'esercizio per tronchi, la durata della concessione decorrerà dalla data di apertura all'esercizio del primo tronco. Il piano finanziario da istituire in sede di concessione del completamento e dell'esercizio avrà riguardo alle previsioni attive e passive relative al primo tronco, e sulla base di esso verrà determinata la eventuale sovvenzione provvisoria di esercizio relativa al tronco stesso.
Per l'apertura all'esercizio degli altri tronchi verranno istituiti successivamente piani finanziari comprendenti:
l'aggiornamento degli elementi indicati ai precedenti punti a), b) ed f), in relazione alle previsioni dei tronchi aperti e di quello da aprire all'esercizio;
la somma, delle quote di cui ai punti c), d) ed e) relative ai tronchi già aperti all'esercizio con le analoghe quote relative al tronco da aprire all'esercizio.
Sulla base dei nuovi piani finanziari saranno determinate le eventuali sovvenzioni provvisorie di esercizio decorrenti dalla data di attivazione del nuovo tronco.
L'eventuale sovvenzione definitiva verrà determinata sulla base del piano finanziario da istituire per l'apertura all'esercizio dell'ultimo tronco.
Sia la sovvenzione definitiva che quelle provvisorie saranno sottoposte a revisione dopo un triennio dalla loro decorrenza allo scopo di determinare, in relazione alle effettive condizioni economiche dell'esercizio, l'importo da corrispondere per tutta la loro residua durata.
Il Ministro per i trasporti è, però, autorizzato a disporre che le sovvenzioni in parola siano sottoposte ad ulteriore revisione allo scadere del triennio successivo alle revisioni come sopra disposte.
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