Art. 4
LEGGE 24 dicembre 1959, n. 1145
In vigore dal 26 gen 1960
L'esecuzione delle opere è dichiarata urgente ed indifferibile agli effetti dell'art. 71 e seguenti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificato dalla legge 18 dicembre 1878, n. 5188.
Per le espropriazioni si applicano le norme degli articoli 57 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.
I fabbricati comunque interessati dalle opere di costruzione della ferrovia sono sottoposti a vincolo fino a tre anni dopo la data di apertura al pubblico esercizio dei singoli tronchi della ferrovia, medesima per l'esecuzione delle opere di sottomurazione e di rinforzo.
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