Art. 11
LEGGE 5 dicembre 1959, n. 1077
In vigore dal 5 gen 1960
Ai fini della riliquidazione delle pensioni indirette e di riversibilità, il nuovo importo annuo lordo si determina in base al nuovo importo virtuale della corrispondente pensione diretta, applicando le norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni.
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