Art. 15

LEGGE 5 dicembre 1959, n. 1077

In vigore dal 5 gen 1960
La retribuzione annua contributiva definita dagli della legge 11 aprile 1955, n. 379, è la risultante degli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno che costituiscono la parte fondamentale della retribuzione corrisposta, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro, come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto. Gli assegni in natura, le indennità sostitutive di detti assegni, nonchè gli aggi, costitutivi della parte fondamentale della retribuzione e previsti dalle disposizioni o dai contratti di cui al comma precedente, sono da considerarsi ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva.
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