Art. 9

LEGGE 5 dicembre 1959, n. 1077

In vigore dal 5 gen 1960
Qualora il trattamento di pensione spettante al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge sia comprensivo di pensione aggiuntiva prevista dall'art. 25 della legge 24 maggio 1952, n. 610, ai fini della riliquidazione, la pensione teorica risultante dall'applicazione degli articoli precedenti con riferimento alla data di cessazione che ha dato luogo alla pensione originaria deve essere maggiorata della pensione teorica relativa alla parte di pensione aggiuntiva riferita ai servizi di reiscrizione o di continuazione di iscrizione da determinarsi con l'applicazione degli , attribuendo, però, come retribuzione annua pensionabile costante di cui all', la retribuzione annua contributiva costante definita al n. 3) delle norme annesse alla tabella II unita alla presente legge.
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