Art. 2
LEGGE 1 agosto 1959, n. 704
In vigore dal 24 set 1959
È istituita una tassa per l'iscrizione a ruolo dei ricorsi proposti davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche e davanti ai Tribunali regionali, nella misura, rispettivamente, di lire 10.000 e lire 5.000.
La tassa è riscossa mediante marche da bollo da apporsi sull'originale del ricorso.
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