Art. 2 · LEGGE 1 agosto 1959, n. 704

Art. 2

LEGGE 1 agosto 1959, n. 704

In vigore dal 24 set 1959
È istituita una tassa per l'iscrizione a ruolo dei ricorsi proposti davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche e davanti ai Tribunali regionali, nella misura, rispettivamente, di lire 10.000 e lire 5.000. La tassa è riscossa mediante marche da bollo da apporsi sull'originale del ricorso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1959-08-01;704#art-2