Art. 3

LEGGE 1 agosto 1959, n. 704

In vigore dal 24 set 1959
All'onere annuo di lire 6.420.000 relativo all'esercizio finanziario 1959-60 si provvederà con il gettito della tassa di cui al precedente . Nel caso in cui tale gettito sia insufficiente, si provvederà ulteriormente mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 43 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo esercizio. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 agosto 1959 GRONCHI SEGNI - TOGNI - GONELLA - TAVIANI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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