Art. 3

In vigore dal 23 set 1959
All'onere di lire 1.700.000 derivante dall'attuazione della presente legge, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, si provvederà a carico del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59, concernente oneri derivanti da provvedimenti legislativi di contenuto particolare. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 luglio 1959 GRONCHI SEGNI - PELLA - TAMBRONI - RUMOR - ANGELINI - COLOMBO - JERVOLINO - GIARDINA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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