Art. 1
In vigore dal 23 set 1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale che sostituisce la Convenzione del 21 giugno 1920, modificata il 31 maggio 1937, relativa all'Istituto internazionale del freddo, firmata a Parigi il 1 dicembre 1954.
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Prourn:nir:stato:legge:1959-07-24;697#art-1