Art. 2
In vigore dal 23 set 1959
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo XXXIV della Convenzione stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1959-07-24;697#art-2