Art. 2

In vigore dal 23 set 1959
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo XXXIV della Convenzione stessa.
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urn:nir:stato:legge:1959-07-24;697#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale che sostituisce la Convenzione del 21 giugno 1920, modificata il 31 maggio 1937, relativa all'Istituto internazionale del freddo, firmata a Parigi il 1 dicembre 1954. — Testo vigente | Portale Normativo