Art. 1
In vigore dal 4 set 1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia ed il Principato di Monaco relativa all'assicurazione sugli infortuni del lavoro e le malattie professionali, conclusa in Roma il 6 dicembre 1957.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1959-07-24;631#art-1