Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 4 set 1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia ed il Principato di Monaco relativa all'assicurazione sugli infortuni del lavoro e le malattie professionali, conclusa in Roma il 6 dicembre 1957.
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