Art. 2

In vigore dal 4 set 1959
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 18 della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 luglio 1959 GRONCHI SEGNI - PELLA - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1959-07-24;631#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e il Principato di Monaco relativa all'assicurazione sugli infortuni del lavoro e le malattie professionali, conclusa in Roma il 6 dicembre 1957. — Testo vigente | Portale Normativo