Art. 5

LEGGE 21 luglio 1959, n. 590

In vigore dal 25 ago 1959
All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvederà a carico del fondo di parte straordinaria dello stato di previsione della, spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 luglio 1959 GRONCHI SEGNI- JERVOLINO - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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