Art. 1

LEGGE 21 luglio 1959, n. 590

In vigore dal 25 ago 1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1959-60, lo stanziamento di lire 500.000.000, allo scopo di provvedere alla concessione di contributi, nella misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata per le opere di cui al seguente comma, da eseguirsi da imprese, gestite da associazioni o da singoli, che esercitano la pesca direttamente con natanti di loro proprietà, iscritti, alla data della presente legge, nelle matricole, e nei registri, tenuti dagli uffici marittimi del litorale dell'alto Adriatico, a nord di Cesenatico, esclusa. Le opere ammissibili al contributo sono: a) la trasformazione ed il miglioramento di scafi e di apparati motore; b) la provvista, ed il miglioramento di attrezzature da pesca e di bordo.
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