Art. 3
LEGGE 21 luglio 1959, n. 590
In vigore dal 15 nov 1994
La concessione dei contributi è disposta con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito un Comitato composto dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che lo presiede, dal direttore generale della pesca e del demanio marittimo del Ministero della marina mercantile, da un funzionario del Ministero predetto, avente qualifica non inferiore a direttore di sezione, e da tre esperti nominati dal Ministro per la marina mercantile.
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