Art. 5

LEGGE 7 luglio 1959, n. 469

In vigore dal 31 lug 1959
I concorsi per esami e per esame speciale per la nomina a vice direttore o qualifica equiparata delle carriere speciali, indetti alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno revocati, qualora alla stessa data non siano state iniziate le prove di esame. I posti già destinati ai concorsi revocati sono conferiti a norma del precedente . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 luglio 1959 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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