Art. 5
LEGGE 7 luglio 1959, n. 469
In vigore dal 31 lug 1959
I concorsi per esami e per esame speciale per la nomina a vice direttore o qualifica equiparata delle carriere speciali, indetti alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno revocati, qualora alla stessa data non siano state iniziate le prove di esame.
I posti già destinati ai concorsi revocati sono conferiti a norma del precedente .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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