Art. 3
LEGGE 7 luglio 1959, n. 469
In vigore dal 31 lug 1959
Nei confronti degli impiegati che conseguono la nomina a vice direttore o qualifica equiparata, ai sensi dell' della presente legge, i quali siano pervenuti al grado 9° di gruppo B con decorrenza non posteriore al 30 giugno 1956, o che alla stessa data fossero in possesso dell'anzianità prescritta per la ammissione ai normali concorsi per esami per la promozione a tale grado, la suddetta nomina è riportata a tutti gli effetti al 1 luglio 1956, fermo l'ordine di graduatoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1959-07-07;469#art-3