Art. 2

LEGGE 7 luglio 1959, n. 469

In vigore dal 31 lug 1959
La ripartizione dei posti da conferire mediante i sistemi di avanzamento previsti dalle lettere a) e b) del precedente articolo, è effettuata, entro il limite delle disponibilità di organico, sulla base del rapporto tra il numero degli impiegati che hanno titolo a partecipare allo scrutinio, ed il numero degli impiegati della carriera di concetto dello stesso ruolo che non hanno i requisiti per essere ammessi allo scrutinio medesimo ma hanno compiuto, nella carriera predetta, nove anni di effettivo servizio, se muniti di diploma di laurea o titolo equipollente, ovvero tredici anni di effettivo servizio, se provvisti soltanto di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. La frazione di posto superiore alla metà si considera come posto intero.
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