Art. 8
LEGGE 4 luglio 1959, n. 463
In vigore dal 15 ago 1965
Gli artigiani che abbiano versato contributi nell'assicurazione facoltativa, conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi a norma dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sino a quando non abbiano liquidato la pensione a norma della presente legge.
All'atto della liquidazione della pensione dell'assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge, si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione conseguita nell'assicurazione facoltativa in relazione a contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Tuttavia, i contributi di cui al precedente comma sono considerati validi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione nella assicurazione prevista dalla presente legge.
A tal fine il coacervo dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa, rivalutati ai sensi dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, verrà imputato a copertura di tanti mesi di contribuzione anteriori all'anno 1959 quanti risultano dalla divisione del coacervo dei contributi rivalutati per l'importo del contributo mensile complessivamente previsto per il primo anno di applicazione della presente legge dal secondo e dal quinto comma del precedente .
Agli effetti dell'anzianità di iscrizione si considera data iniziale dell'assicurazione quella del versamento del primo contributo nella assicurazione facoltativa.
I ratei di pensione nell'assicurazione facoltativa maturati alla data di decorrenza della pensione di cui alla presente legge, non saranno restituiti.
Le disposizioni contenute nei commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo si applicano anche agli artigiani che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già liquidato una pensione nell'assicurazione facoltativa.
COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903
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Coloro che, alla data del 1 gennaio 1959, risultino titolari di pensione diretta o indiretta o, pur non avendola ancora richiesta, abbiano i requisiti per il conseguimento di una pensione diretta o indiretta, di importo non inferiore a lire 2000 mensili per le pensioni dirette o a lire 1500 mensili per le pensioni indirette, nell'assicurazione facoltativa a norma della convenzione stipulata con la Federazione nazionale artigiani il 29 ottobre 1935, sono ammessi, a domanda, a partire dal 1 gennaio 1960, alla liquidazione di una pensione nell'assicurazione obbligatoria anche se non risultino in possesso dei requisiti minimi di assicurazione e contribuzione richiesti dalla presente legge.
La pensione è liquidata nella misura corrispondente al trattamento minimo ed è integrata dalla eventuale eccedenza sull'importo del trattamento minimo della pensione liquidata o liquidabile nell'assicurazione facoltativa.
I ruoli dell'assicurazione facoltativa per gli artigiani contemplati dalla convenzione 29 ottobre 1935, sono chiusi alla data dell'entrata in vigore della presente legge e la relativa gestione per gli attuali iscritti e pensionati è assunta dalla gestione speciale, prevista dall' della presente legge, la quale subentra, in tutti i diritti ed oneri derivanti all'istituto nazionale della previdenza sociale o al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e l'assistenza di malattia ai pensionati, dall'esercizio dell'assicurazione predetta a norma della convenzione citata.
Le disposizioni contenute nei commi nono e decimo del presente articolo si applicano anche agli assicurati nella assicurazione facoltativa ordinaria che risultino essere stati iscritti nel registro delle ditte delle Camere di commercio come titolari di azienda artigiana per almeno cinque anni nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1949 ed il 31 dicembre 1958.
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