Art. 3

LEGGE 4 luglio 1959, n. 463

In vigore dal 28 mar 1989
È istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani. La gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge, sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che per quella relativa all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi, salvo quanto previsto dall', primo comma, lettera c), della legge 20 febbraio 1958, n. 55.
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