Art. 10
LEGGE 4 luglio 1959, n. 463
In vigore dal 28 lug 1959
La composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è integrata da un rappresentante degli artigiani scelto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fra i designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.
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