Art. 4
LEGGE 18 marzo 1959, n. 134
In vigore dal 29 apr 1959
Per l'assegnazione e la gestione degli alloggi costruiti ai sensi della presente legge, si applicano le norme contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. 1406.
I canoni di affitto sono determinati in conformità alla norma di cui all'art. 379 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.
L'assegnazione può essere disposta solo limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e deve in ogni caso essere revocata qualora il personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o dell'Arma dei carabinieri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1959-03-18;134#art-4