Art. 3

LEGGE 18 marzo 1959, n. 134

In vigore dal 29 apr 1959
L'attività dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato in ordine agli alloggi di cui all' è considerata come gestione autonoma con bilancio distinto. Gli alloggi medesimi sono assimilati, a tutti gli effetti, a quelli contemplati nel secondo comma dell'art. 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1959-03-18;134#art-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo