Art. 3
LEGGE 18 marzo 1959, n. 134
In vigore dal 29 apr 1959
L'attività dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato in ordine agli alloggi di cui all' è considerata come gestione autonoma con bilancio distinto.
Gli alloggi medesimi sono assimilati, a tutti gli effetti, a quelli contemplati nel secondo comma dell'art. 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.
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