Art. 1
LEGGE 18 marzo 1959, n. 134
In vigore dal 29 nov 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
È autorizzato il limite d'impiego di lire 240.000.000 per la concessione in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo previsto dall' della legge 2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo abbia a contrarre con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti, per la costruzione di alloggi popolari da assegnarsi in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri.
Detti alloggi possono essere costruiti anche in località che non siano capoluoghi di Provincia.
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