Art. 4
LEGGE 12 dicembre 1958, n. 1110
In vigore dal 20 gen 1959
Alla maggiore spesa occorrente per l'applicazione della presente legge si provvede nei modi previsti dall'art. 15 della legge 16 maggio 1956, n. 562.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 dicembre 1958
GRONCHI
FANFANI - VIGORELLI ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-12-12;1110#art-4