Art. 1

LEGGE 12 dicembre 1958, n. 1110

In vigore dal 20 gen 1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: A modifica dell'art. 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, sostituito dall' della legge 11 dicembre 1957, n. 1205, il titolo di studio richiesto ai fini del conferimento della qualifica di collocatore di terza classe deve essere posseduto alla data dell'8 gennaio 1958.
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