Art. 3
LEGGE 12 dicembre 1958, n. 1110
In vigore dal 20 gen 1959
Le domande degli interessati dovranno essere presentate agli Uffici regionali o provinciali del lavoro e della massima occupazione nel termini ne perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale inquadrato in applicazione dell' della presente legge segue nell'ordine della relativa graduatoria di merito, il personale precedentemente inquadrato nella medesima qualifica.
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