Art. 2

LEGGE 31 ottobre 1958, n. 966

In vigore dal 15 nov 1958
L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione allegati alla presente legge (Appendice n. 1).
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